IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al  Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale», e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante
disposizioni in tema di razionalizzazione dei  processi  di  gestione
dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli,  motoveicoli
e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  358,  recante  norme  per  la  semplificazione  del  procedimento
relativo alla immatricolazione, ai  passaggi  di  proprieta'  e  alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e  del
mercato reso in data 20 febbraio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso, in data 14 marzo 2019; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
                            2000, n. 358 
 
  1. Al fine di coordinare la disciplina dello  sportello  telematico
dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, con le disposizioni contenute nel  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 settembre 2000, n.  358,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
        a) Ministero o Ministro: il Ministero  o  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
        b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione  generale
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; 
        c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici  motorizzazione  civile  e  le
relative sezioni coordinate; 
        d) ACI: l'Automobile club d'Italia; 
        e) PRA: il pubblico registro automobilistico; 
        f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli  Uffici  provinciali
dell'ACI che gestiscono il PRA; 
        g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese  di  cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264; 
        h) STA: lo "sportello telematico  dell'automobilista"  o  gli
"sportelli telematici dell'automobilista"  presso  cui  e'  possibile
effettuare le operazioni previste al comma 1.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  e
attivazione dello STA»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. E' istituito lo sportello telematico  dell'automobilista.
Lo  STA  rilascia,  contestualmente  alla  richiesta,  la  carta   di
circolazione quale documento unico di circolazione e  di  proprieta',
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
98.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Lo STA puo' essere attivato: 
      a) presso gli UMC; 
      b) presso gli Uffici PRA; 
      c) presso le  delegazioni  dell'ACI  e  presso  le  imprese  di
consulenza automobilistica.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3 Lo STA e' attivato mediante un unico collegamento con  il  CED
per lo svolgimento contestuale di tutte le  operazioni  previste  dal
presente regolamento.»; 
      5) al comma 4, le parole «Lo sportello» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Lo STA»; 
      6) al comma 5, le parole «Gli  sportelli»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «Gli STA»; 
        c) all'articolo 3: 
          1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sicurezza  e
funzionamento dello STA»; 
          2) al comma 1, la parola «sportello», ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «STA»  e  le  parole  «,  delle  etichette
autoadesive» e «e dall'A.C.I.» sono soppresse; 
          3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli  STA  e
dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1.»; 
        d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA).
- 1. Le disposizioni del presente regolamento  recano  la  disciplina
relativa alle seguenti procedure: 
      a) immatricolazione, iscrizione della proprieta' e  annotazione
dell'usufrutto, della  locazione  con  facolta'  di  acquisto,  della
vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche; 
      b)  rinnovo  e  aggiornamento  della  carta  di   circolazione,
trascrizione dei trasferimenti  della  proprieta'  e  di  ogni  altro
mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a); 
      c) reimmatricolazione a seguito  di  smarrimento,  sottrazione,
deterioramento e distruzione delle targhe; 
      d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o
per demolizione; 
      e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
    2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo
1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con
il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite  procedure
informatiche, un quantitativo di targhe e di  carte  di  circolazione
sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente. 
    4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una  delle  operazioni
di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  accertata
l'identita' del richiedente e, verificati il versamento delle imposte
e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e  di  ogni
altro importo, dovuto, nonche' l'idoneita'  e  la  completezza  della
domanda e della documentazione presentate, provvede  alla  formazione
del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e  lo  trasmette  in
via telematica al CED entro  le  ore  sedici  del  primo  giorno  non
festivo successivo  a  quello  di  presentazione  della  domanda.  Le
domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle
predette imposte e tariffe, nonche' di ogni altro importo dovuto, non
sono prese in considerazione. 
    5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con  quelli
presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le
procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo
dell'ACI, consente  allo  STA  la  stampa  del  documento  richiesto,
associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, al primo numero disponibile di  targa  del  lotto
assegnato allo STA. 
    6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle  trascrizioni
secondo la disciplina vigente. A tal  fine,  il  sistema  informativo
dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo  alle
domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.»; 
      e) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Fascicolo digitale).  -  1.  Il  fascicolo  digitale
contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal
richiedente   con   firma   elettronica   avanzata   e   ogni   altra
documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione  in  formato
digitale del documento di identita' del richiedente nonche' l'atto  o
la  dichiarazione  unilaterale  di  vendita   che   vengono   formati
digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma  elettronica
avanzata,  autenticata  ai  sensi  dell'articolo   25   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto  o
la dichiarazione di vendita siano  formati  all'origine  su  supporto
cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici  PRA
che procedono all'attestazione di conformita' di cui all'articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della
quale il fascicolo digitale si considera perfezionato. 
    2. Secondo le modalita' e i tempi stabiliti  dal  Ministero,  gli
STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della
documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al
fascicolo digitale di cui al comma 1, e  delle  targhe,  ovvero  alla
restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC  nel
cui ambito di competenza ha sede lo STA.»; 
      f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Trasmissione del fascicolo digitale). - 1. Entro le  ore
venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede  al  CED,
utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle  carte
di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello. 
    2. Lo STA trasmette al  CED,  in  via  telematica,  il  fascicolo
digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto  con  firma
digitale remota di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  q),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22  febbraio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013. 
    3. La carta di circolazione si considera regolarmente  rilasciata
dallo STA quando essa  compare  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e
l'istanza e la documentazione  risultano,  dall'esame  da  parte  del
competente UMC e del  competente  Ufficio  PRA,  idonee,  complete  e
conformi alle disposizioni vigenti e  correttamente  inviate  in  via
telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.»; 
      g) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero e
l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere  del
Garante privacy, adeguano le attivita' e  le  procedure  disciplinate
dal presente regolamento  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e assumono il  ruolo  di  responsabili
del trattamento dei dati nonche' di contitolari del  trattamento  dei
medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai
sensi  dell'articolo  26  del  regolamento  (UE)  n.   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui  alla  legge  8
agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono  il  ruolo  di  titolari
autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio  della  carta
di circolazione.»; 
      h) all'articolo 6: 
        1) al comma 1: 
          1.1) al primo periodo,  le  parole  «l'ufficio  provinciale
della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «l'UMC,  anche
su comunicazione dell'Ufficio PRA,»; 
          1.2) al secondo periodo, le parole «all'ufficio provinciale
della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC» e  le
parole «e, ricorrendone il caso, ad  assegnare  le  targhe  ad  altro
utente» sono soppresse; 
        2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. In caso di accertata inidoneita'  della  documentazione
prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni
altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura,
opera i necessari interventi  sulla  banca  dati  PRA  e  assegna  il
termine di tre giorni  lavorativi  per  le  occorrenti  integrazioni,
dandone  immediata  comunicazione  al  CED  e   allo   STA.   Decorso
inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo,  o  in
caso di incompletezza delle integrazioni prodotte  entro  il  termine
stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. 
      1-ter.  Salva  l'ipotesi  di   sospensione   dell'esito   della
procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa  la  domanda
di iscrizione o di  trascrizione  entro  tre  giorni  lavorativi  dal
rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione
allo STA e all'UMC competente al  fine  dell'adozione,  da  parte  di
quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1.  La  domanda  puo'
essere  nuovamente   esaminata   solo   a   seguito   di   successiva
ripresentazione con contestuale integrazione della  documentazione  o
delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.»; 
        3)  al  comma  2,  le  parole  «L'ufficio  provinciale  della
motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'UMC» e  la  parola
«sportello» e' sostituita dalla seguente: «STA»; 
        4) al comma 3, la  parola  «sportello»  e'  sostituita  dalla
seguente: «STA»; 
        5) il comma 4 e' abrogato; 
      i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati; 
      l) all'articolo 10: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. I collegamenti telematici di cui  all'articolo  2  sono
attivati dall'UMC.»; 
        2) il comma 2 e' abrogato. 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  l'articolo  17,
          comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti (35)  per  la  disciplina  delle  materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  13
          giugno 1991, n. 190, recante: «Delega  al  Governo  per  la
          revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina  della
          circolazione stradale»: 
                «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo  1
          il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n.  400,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420 , e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in  attuazione  dell'articolo
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,   introdotto
          dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
                2. Entro lo stesso termine di cui  all'articolo  1  i
          Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con
          proprio decreto, norme  regolamentari  per  l'esecuzione  e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada. 
                3. I regolamenti di cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». 
              - La legge 8 agosto 1991, n. 264,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 93, comma  12,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  «Nuovo
          codice della strada». 
              «12. Fermo restando quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          istitutivo dello sportello  telematico  dell'automobilista,
          gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal   presente
          articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,  sono  gestiti
          in via telematica  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale, quale centro unico di  servizio,  attraverso  il
          sistema informativo del Dipartimento stesso.». 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e
          successive modificazioni, «Codice in materia di  protezione
          dei dati personali, recante disposizioni per  l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O.. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          il codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   98,   recante
          disposizioni in tema di razionalizzazione dei  processi  di
          gestione dei  dati  di  circolazione  e  di  proprieta'  di
          autoveicoli,  motoveicoli  e   rimorchi,   finalizzata   al
          rilascio di un documento unico, ai sensi  dell'articolo  8,
          comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»: 
                «4. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le
          disposizioni  di  coordinamento  relative  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre   2000,   n.   358,   recante   «Norme   per   la
          semplificazione    del    procedimento    relativo     alla
          immatricolazione,  ai  passaggi  di   proprieta'   e   alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
          2000, n. 285. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
          «Razionalizzazione dei processi di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 giugno 2017, n. 145. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3,  6  e  10
          del decreto del Presidente della  Repubblica  19  settembre
          2000, n. 358, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. (Oggetto e definizioni). -  1.  Il  presente
          regolamento, in attesa della riforma del  regime  giuridico
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  e  del
          conseguente   riordino   amministrativo,    istituisce    e
          disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo
          scopo   di    semplificare    i    procedimenti    relativi
          all'immatricolazione,   alla    reimmatricolazione,    alla
          registrazione della proprieta', ai passaggi  di  proprieta'
          degli autoveicoli, dei motoveicoli  e  dei  loro  rimorchi.
          Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento  le
          immatricolazioni di  veicoli  nuovi  provenienti  da  Stati
          diversi da quelli membri  dell'Unione  europea  o  aderenti
          allo   spazio   economico   europeo    attraverso    canali
          d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati  gia'
          in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da
          uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni
          della proprieta' relative  a  veicoli  nuovi  importati  da
          Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione  europea  o
          aderenti allo spazio economico europeo. 
                1-bis. Le procedure  per  la  trasmissione  dei  dati
          attinenti alla verifica  di  adempimenti  fiscali  relativi
          all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti,
          attraverso circuiti non ufficiali  di  distribuzione  dagli
          Stati membri dell'Unione europea  e  attraverso  canali  di
          importazione non ufficiali da Stati  aderenti  allo  spazio
          economico europeo, sono definite  con  convenzione  tra  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  l'Agenzia
          delle entrate e l'Agenzia delle dogane. 
                2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
                  a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
                  b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione
          generale per la motorizzazione, per i servizi ai  cittadini
          e alle imprese in materia di trasporti  e  navigazione  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                  c)  UMC:  l'Ufficio  o  gli  Uffici  motorizzazione
          civile e le relative sezioni coordinate; 
                  d) ACI: l'Automobile club d'Italia; 
                  e) PRA: il pubblico registro automobilistico; 
                  f) Ufficio o Uffici PRA:  l'Ufficio  o  gli  Uffici
          provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA; 
                  g)  imprese  di  consulenza   automobilistica:   le
          imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; 
              h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista"  o
          gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui e'
          possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.» 
                «Art. 2. (Istituzione e attivazione dello STA). -  1.
          E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo
          STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la  carta  di
          circolazione quale documento unico  di  circolazione  e  di
          proprieta',  ai   sensi   dell'articolo   1   del   decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 98. 
                2. Lo STA puo' essere attivato: 
                  a) presso gli UMC; 
                  b) presso gli Uffici PRA; 
                  c) presso  le  delegazioni  dell'ACI  e  presso  le
          imprese di consulenza automobilistica.»; 
                4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              3. Lo STA e' attivato mediante  un  unico  collegamento
          con il CED per  lo  svolgimento  contestuale  di  tutte  le
          operazioni previste dal presente regolamento.»; 
              4. Lo STA non effettua le operazioni di rilascio  della
          carta di circolazione di cui al comma  3  dell'articolo  93
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  di
          aggiornamento relativo al trasferimento di residenza  delle
          persone fisiche. 
              5. Gli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno
          la sede, apposito logo, il cui  modello  e'  stabilito  con
          decreto del Ministro entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento.  Gli  sportelli
          sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle  che  indicano
          l'ammontare del corrispettivo richiesto per  ogni  servizio
          reso.» 
                «Art. 3. (Sicurezza e funzionamento dello STA). -  1.
          Le imprese di consulenza automobilistica e  le  delegazioni
          dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad  assicurare,
          con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantita'
          di materiale da custodire per la  gestione  dello  STA,  la
          conservazione e la custodia delle targhe,  delle  carte  di
          circolazione, e di ogni altro materiale ad  esse  assegnato
          per la gestione dello STA, la cui presa in carico ed il cui
          utilizzo sono annotati in  appositi  registri,  secondo  le
          modalita' indicate dal Ministero. 
                2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento  degli
          STA e dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1.» 
                «Art. 6. (Irregolare rilascio dei documenti). - 1. In
          caso  di   accertata   irregolarita',   l'UMC,   anche   su
          comunicazione  dell'Ufficio  PRA,  cancella  il   documento
          irregolare  dall'archivio   elettronico   e   respinge   la
          richiesta e la documentazione. Entro l'orario  di  apertura
          al pubblico del giorno lavorativo successivo, il  documento
          irregolare,   unitamente   alle   targhe   nel   caso    di
          immatricolazione  o  di  reimmatricolazione,  deve   essere
          restituito all'UMC, il  quale  provvede  a  distruggere  il
          documento. 
                1-bis.  In  caso  di  accertata   inidoneita'   della
          documentazione  prodotta  ovvero   del   versamento   delle
          imposte, delle tariffe e  di  ogni  altro  importo  dovuto,
          l'Ufficio PRA sospende l'esito  della  procedura,  opera  i
          necessari interventi sulla banca  dati  PRA  e  assegna  il
          termine  di  tre  giorni  lavorativi  per   le   occorrenti
          integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo
          STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione  di  cui
          al  primo  periodo,  o  in  caso  di  incompletezza   delle
          integrazioni prodotte entro il termine stesso,  si  applica
          quanto previsto dal comma 1-ter. 
                1-ter.  Salva  l'ipotesi  di  sospensione  dell'esito
          della procedura prevista dal  comma  1-bis,  l'Ufficio  PRA
          ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre
          giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione,
          dandone  immediata  comunicazione  allo   STA   e   all'UMC
          competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo,
          dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda puo' essere
          nuovamente  esaminata  solo   a   seguito   di   successiva
          ripresentazione   con   contestuale   integrazione    della
          documentazione o delle tariffe, delle  imposte  e  di  ogni
          altro importo dovuto. 
                2. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di  cui
          al comma 1, sospende l'operativita'  dello  STA  fino  alla
          restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle
          targhe, mentre, ove la restituzione  non  avvenga  nei  tre
          giorni lavorativi  successivi  all'accertata  irregolarita'
          del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita'
          pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza  ed
          agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti  e,  se
          del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non puo'
          essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore
          al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a
          tre mesi. 
                3. Al verificarsi, per la terza volta  in  tre  anni,
          delle condizioni  di  sospensione  dell'operativita'  dello
          sportello di cui al comma 2, i provvedimenti  adottati  per
          consentire l'apertura dello STA  decadono  e  lo  sportello
          cessa di essere operativo. 
                4. (abrogato)» 
                «Art. 10.  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  I
          collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati
          dall'UMC. 
                2. (abrogato) 
                3. Dall'attuazione  del  presente  provvedimento  non
          derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.»